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Il Sottoscritto firmatario, dopo aver presa visione e acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy e dell’art. 13 del Regolamento privacy, presta il Suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa come necessarie per permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi. Consapevole che il trattamento riguarderà Suoi dati personali rientranti nelle “categorie particolari” di cui all’art. 9 del Regolamento privacy, presta il Suo libero consenso al trattamento dei propri dati personali sensibili come risultante dalla suddetta informativa, limitatamente comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
Inoltre, riguardo a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto, specifica che:
sul trattamento dei dati personali
(art.13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016)
La dott.ssa. Antonia Bevere, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali (di seguito, il “Titolare”), ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, il “Codice privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (di seguito, il “Regolamento privacy”), con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, anche sensibili, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
1) Titolare del trattamento.
Responsabile della protezione dei dati (di cui agli artt. 37 e segg. del Regolamento privacy) Titolare del trattamento è il:
Dott. Antonia Bevere, con sede legale in Vico nel Lazio, Via Moroni n.1, telefono: 339.1584367, email: antonella.bevere@gmail.com.
Nell’ambito delle finalità di seguito evidenziate, è possibile che il Dott. A. Bevere raccolga e successivamente tratti i Suoi dati personali rientranti nelle “categorie particolari” di cui all’art. 9 del Regolamento privacy. Siffatti dati oggetto di trattamento sono solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di seguito descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante privacy.
2) Finalità e modalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati nell’ambito della normale attività del Titolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:
– corretto svolgimento delle attività necessarie per la prevenzione, la diagnosi, la cura, la riabilitazione o per le altre prestazioni da Lei richieste, farmaceutiche e specialistiche;
– previo Suo specifico consenso, e sempre in modo anonimo, l’effettuazione di attività di revisione con specialisti senior in ambito formativo, attività di studio presso gruppi di lavoro con specialisti di ambito sanitario sempre vincolati all’obbligo del segreto professionale, e in indagini retrospettive o prospettiche consistenti in valutazioni statistiche di andamenti patologici o risultati terapeutici.
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali potrebbe avvenire da parte di soggetti specificamente incaricati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dell’art. 30 del Codice privacy e degli artt. 28 e 29 del Regolamento privacy, nonché anche mediante soggetti esterni (per esempio, per l’effettuazione di analisi di laboratorio o altre indagini strumentali), i quali possono assumere la qualifica di autonomi Titolari del trattamento oppure essere designati per iscritto Responsabili del trattamento; in ogni caso, il trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali e nel pieno e più assoluto rispetto della normativa vigente in materia.
3) Base giuridica del trattamento, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto, consenso
3.1) Finalità di cui al precedente paragrafo 2, punto 1. Con riferimento alla finalità di cui al precedente paragrafo 2, punto 1., il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio e costituisce requisito necessario per lo svolgimento delle attività necessarie per la prevenzione, la diagnosi, la cura, la riabilitazione o per le altre prestazioni da Lei richieste, farmaceutiche e specialistiche; infatti, il mancato conferimento determina l’impossibilità di ricevere le prestazioni sanitarie da Lei domandate e, pertanto, la base giuridica del relativo trattamento è la diagnosi, l’assistenza o la terapia sanitaria o sociale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. h) del Regolamento privacy.
3.2) Finalità di cui al precedente paragrafo 2, punto 2. Con riferimento alla finalità di cui al precedente paragrafo 2, punto 2., il conferimento è facoltativo e la mancata prestazione del relativo consenso determina solo l’impossibilità di effettuare le indagini statistiche indicate. Pertanto, la base giuridica del relativo trattamento è il Suo espresso consenso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento privacy.
4) Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e ambito di comunicazione
Premesso che i Suoi dati personali idonei a rivelare lo stato di salute non verranno in alcun modo diffusi, più in generale i Suoi dati personali potranno essere trattati dal personale appositamente incaricato dal Titolare. In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i Suoi dati personali saranno comunicati in Italia, o comunque all’interno della UE, ai seguenti soggetti: (i) Organismi sanitari e/o altri soggetti pubblici e privati, per scopi terapeutici e di tutela della salute (anche mediante indagini strumentali), nonché per scopi amministrativi, contabili, di rendicontazione e di valutazione dell’assistenza; (ii) Regione e Ministero della Salute per finalità di verifica e controllo delle prestazioni erogate, nonché altre pubbliche Autorità, ove legittimamente richiesto dalle medesime o imposto dalla legge; (iii) Enti previdenziali ed assistenziali, ove necessario; (iv) Compagnie di assicurazioni e consulenti legali, anche nel caso di ipotesi di danni subiti a seguito di responsabilità professionale; (v) consulenti legali e contabili (ad esempio, per la gestione di contenziosi o per finalità di assistenza e consulenza fiscale, amministrativa e contabile), nonché altri consulenti, per finalità strettamente connesse allo svolgimento delle attività necessarie per la prevenzione, la diagnosi, la cura, la riabilitazione o per le altre prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche; (vi) previo Suo consenso espresso, ai familiari, prossimi congiunti o terzi legittimati da Lei indicati. I soggetti sopra indicati, ai quali i Suoi dati personali saranno o potranno essere comunicati (in quanto non designati per iscritto Responsabili del trattamento), tratteranno i dati personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi del Codice privacy e del Regolamento privacy, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento eseguito dal Dott. A. Bevere. Senza il consenso alla comunicazione dei Suoi dati personali e dei correlati trattamenti, nei casi in cui esso è richiesto ai sensi del Codice privacy e del Regolamento privacy, non potrebbero essere eseguite quelle operazioni che richiedono tali comunicazioni, con le conseguenze che Le sono note.
5) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’art. 7 del Codice privacy e gli artt. 15 e segg. del Regolamento privacy Le conferiscono il diritto di ottenere:
▪ la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
▪ l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare;
▪ l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati, l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Inoltre, Lei ha il diritto:
▪ di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali (senza pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca);
▪ di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
▪ di opporsi, in tutto o in parte alla registrazione delle visite e al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di revisione o per il compimento di ricerche statistiche mediche. Si precisa che le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su Sua richiesta, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Qualora il Dott. A. Bevere non Le fornisca riscontro nei tempi previsti dalla normativa o la risposta all’esercizio dei Suoi diritti non risulti idonea, Lei potrà proporre ricorso o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, www.gpdp.it – www.garanteprivacy.it).
6) Durata
I Suoi dati relativi alla prestazione sanitaria saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa sanitaria e, in ogni caso, non superiore a 10 anni, nonché dai tempi di conservazione idonei per garantire l’eventuale tutela legale del Titolare in tema di responsabilità sanitaria.
Nonostante abbia curato personalmente e controllato l’accuratezza e affidabilità (al momento della redazione) delle informazioni contenute in questo sito, e curando personalmente l’aggiornamento delle informazioni secondo le linee guida ufficiali, tali informazioni sono da intendere quali puramente divulgative. Mai si vuole consigliare una specifica terapia e sempre viene sottolineata la necessità di un riferimento costante al proprio medico curante e a specialisti di fiducia. Non posso assumermi la responsabilità per uso improprio da parte del lettore o di chiunque altro delle informazioni che qui vengono date. Lo scopo di questo sito è ampliare le conoscenze comuni che portano ad un lavoro più rapido e proficuo tra il medico e il paziente, non quello di consentire l’autodiagnosi né alcuna forma di terapia.
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Informativa Sanitaria (art.55/56/57 del codice di deontologia medica)
Tutte le azioni di pubblicità sanitaria/informativa promossa dal Sito web www.antonellabevere.it, sono stati realizzate seguendo le precise direttive disciplinate dall’art.55/56/57 del codice di deontologia medica. In particolar modo:
è stato indicato in modo chiaro e preciso chi opera come prestatore di servizio nell’attività medico-chirurgica
le informazioni riportate all’interno del sito sono chiare, riconoscibili, veritiere e non ingannevoli;
Il sito web non è comparativo quindi non fa confronti con altri concorrenti né in modo implicito e né esplicito;
le notizie contenute all’interno sono a tutela della salute del cittadino sia in modo individuale che collettivo.
Le informazioni riportate rispettano in pieno il D.Lgs n. 70 del 9 aprile 2003, poiché sono stati indicati:
Il nome e la sede legale dove il medico visita ed opera;
gli estremi che permettono di contattarlo in modo rapido, diretto ed efficiente;
titoli ed iscrizione al relativo albo professionale sono riconducibili e possono essere presi in visione;
il sito è stato registrato in Italia a garanzia dell’individuazione dell’operatore e del committente pubblicitario.
1. PREMESSA
La presente linea-guida in attuazione degli artt. 55-56-57 del Codice di Deontologia Medica è riferita a qualsivoglia forma di pubblicità dell’informazione, comunque e con qualsiasi mezzo diffusa, compreso l’uso di carta intestata e di ricettari, utilizzata nell’esercizio della professione in forma individuale o societaria o comunque nello svolgimento delle funzioni di Direttore sanitario di strutture autorizzate.
2. DEFINIZIONI
Ai fini della presente linea-guida, si intendono:
Prestatore di servizi: la persona fisica (medico o odontoiatra) o giuridica (struttura sanitaria pubblica o privata) che eroga un servizio sanitario. Nella presente linea-guida si usa la parola “medico” al posto di “prestatore di servizi”, pur riferendosi ugualmente a persone fisiche o giuridiche.
Pubblicità: qualsiasi forma di messaggio, in qualsiasi modo diffuso, con lo scopo di promuovere le prestazioni professionali in forma singola o societaria. La pubblicità deve essere, comunque, riconoscibile, veritiera e corretta.
Pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge, e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento.
Pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che pone a confronto in modo esplicito o implicito uno o più concorrenti di servizi rispetto a quelli offerti da chi effettua la pubblicità.
Informazione sanitaria: qualsiasi notizia utile e funzionate al cittadino per La scelta libera e consapevole di strutture, servizi e professionisti. Le notizie devono essere tali da garantire sempre la tutela della salute individuale e della collettività.
3. ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’INFORMAZIONE SANITARlA
Il medico su ogni comunicazione informativa dovrà inserire:
nome e cognome
il titolo di medico chirurgo e/o odontoiatra
il domicilio professionale
L’informazione tramite siti Internet deve essere rispondente al D.Lgs n. 70 del 9 aprile 2003 e dovrà contenere:
il nome, la denominazione o la ragione sociale;
il domicilio o la sede legale;
gli estremi che permettono di contattarlo rapidamente e di comunicare direttamente ed efficacemente, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
l’Ordine professionale presso cui è iscritto e il numero di iscrizione;
gli estremi della laurea e dell’abilitazione e l’Università che li ha rilasciati;
la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il messaggio informativo è diramato nel rispetto della presente linea guida;
il numero della partita IV A qualora eserciti un’attività soggetta ad imposta.
Inoltre dovrà contenere gli estremi della comunicazione inviata all’Ordine provinciale relativa all’autodichiarazione del sito Internet rispondente ai contenuti della presente linea-guida.
I siti devono essere registrati su domini nazionali italiani e/o dell’Unione Europea, a garanzia dell’individuazione dell’operatore e del committente pubblicitario.
4. ULTERIORI ELEMENTI DELL’INFORMAZIONE
i titoli di specializzazione, di libera docenza, i master universitari, dottorati di ricerca, i titoli di carriera, titoli accademici ed eventuali altri titoli. I titoli riportati devono essere verificabili; a tal fine è fatto obbligo indicare le autorità che li hanno rilasciati e/o i soggetti presso i quali ottenerne conferma;
il curriculum degli studi universitari e delle attività professionali svolte e certificate anche relativamente alla durata, presso strutture pubbliche o private, le metodiche diagnostiche e/o terapeutiche effettivamente utilizzate e ogni altra informazione rivolta alla salvaguardia e alla sicurezza del paziente, certificato negli aspetti quaIi-quantitativi dal direttore o responsabile sanitario;
il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all’art. 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. L’attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal direttore o dal responsabile sanitario della struttura o istituzione;
nell’indicazione delle attività svolte e dei servizi prestati può farsi riferimento al Tariffario Nazionale o ai Nomenclatori Regionali. L’Ordine valuterà l’indicazione di attività non contemplate negli elenchi di cui sopra, in modo particolare le cosiddette Medicine e Pratiche non convenzionali già individuate quale atto medico dalla FNOMCeO e, comunque, per tali finalità già oggetto di specifiche deliberazioni del Comitato Centrale. In ogni caso dovranno restare escluse le attività manifestamente di fantasia o di natura meramente reclamistica, che possono attrarre i pazienti sulla base di indicazioni non concrete o veritiere;
ogni attività oggetto di informazione deve fare riferimento a prestazioni sanitarie effettuate direttamente dal professionista e, ove indicato, con presidi o attrezzature esistenti nel suo studio. In ogni caso l’effettiva disponibilità di quanto necessario per l’effettuazione della prestazione nel proprio studio costituirà elemento determinante di valutazione della veridicità e trasparenza del messaggio pubblicitario;
pagine dedicate all’educazione sanitaria in relazione alle specifiche competenze del professionista;
l’indirizzo di svolgimento dell’attività, gli orari di apertura, le modalità di prenotazione delle visite e degli accessi ambulatoriali e/o domiciliari, l’eventuale presenza di collaboratori e di personale con l’indicazione dei relativi profili professionali e, per le strutture sanitarie, le branche specialistiche con i nominativi dei sanitari afferenti e del sanitario responsabile. Può essere pubblicata una mappa stradale di accesso allo studio o alla struttura;
le associazioni di mutualità volontaria con le quali ha stipulato convenzione;
laddove si renda necessario ai fini della chiarezza informativa e nell’interesse del paziente, il medico utilizza, ove non già previsto, il cartellino o analogo mezzo identificativo fornito dall’Ordine;
nel caso in cui il professionista desideri informare l’utenza circa le indagini statistiche relative alle prestazioni sanitarie, deve fare esclusivo riferimento ai dati resi pubblici e/o e comunque elaborati dalle autorità sanitarie competenti.
In caso di utilizzo dello strumento Internet è raccomandata la conformità dell’informazione fornita ai principi dell’HONCode, ossia ai criteri di qualità dell’informazione sanitaria in rete. Inoltre in tali forme di informazione possono essere presenti:
collegamenti ipertestuali purché rivolti soltanto verso autorità, organismi e istituzioni indipendenti (ad esempio: Ordini professionali, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Servizio Sanitario Regionale, Università, Società Scientifiche);
spazi pubblicitari tecnici al solo scopo di fornire all’utente utili strumenti per la navigazione (ad esempio: collegamenti per prelevare software per la visualizzazione dei documenti, per la compressione dei dati, per il download dei files).
5. REGOLE DEONTOLOGICHE
Quale che sia il mezzo o lo strumento comunicativo usato dal medico:
non è ammessa la pubblicità ingannevole, compresa la pubblicazione di notizie che ingenerino aspettative illusorie, che siano false o non verificabili, o che possano procurare timori infondati, spinte consumistiche o comportamenti inappropriati;
non è ammessa la pubblicazione di notizie che rivestano i caratteri di pubblicità personale surrettizia, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria;
non è ammessa la pubblicazione di notizie che siano lesive della dignità e del decoro della categoria o comunque eticamente disdicevoli;
non è ammesso ospitare spazi pubblicitari, a titolo commerciale con particolare riferimento ad aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario, né, nel caso di internet, ospitare collegamenti ipertestuali ai siti di tali aziende o comunque a siti commerciali;
per quanto concerne la rete Internet, il sito web non deve ospitare spazi pubblicitari o link riferibili ad attività pubblicitaria di aziende farmaceutiche o tecnologiche operanti in campo sanitario;
non è ammessa la pubblicizzazione e la vendita, né in forma diretta, né, nel caso di Internet, tramite collegamenti ipertestuali, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio;
è consentito diffondere messaggi informativi contenenti le tariffe delle prestazioni erogate, fermo restando che le caratteristiche economiche di una prestazione non devono costituire aspetto esclusivo del messaggio informativo.
6. PUBBLICITA’ DELL’INFORMAZIONE TRAMITE INTERNET
Per le forme di pubblicità dell’informazione tramite Internet, il professionista dovrà comunicare all’Ordine provinciale di iscrizione (in caso di strutture sanitarie tale onere compete al Direttore Sanitario) di aver messo in rete il sito, dichiarando la conformità deontologica alla presente linea-guida.
7. UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA PER MOTIVI CLINICI
L’utilizzo della posta elettronica (e-mail) nei rapporti con i pazienti è consentito purché vengano rispettati tutti i criteri di riservatezza dei dati e dei pazienti cui si riferiscono ed in particolare alle seguenti condizioni:
ogni messaggio deve contenere l’avvertimento che la visita medica rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico e che i consigli forniti via e-mail vanno intesi come meri suggerimenti di comportamento; va altresì riportato che trattasi di corrispondenza aperta;
è rigorosamente vietato inviare messaggi contenenti dati sanitari di un paziente ad altro paziente o a terzi;
è rigorosamente vietato comunicare a terzi o diffondere l’indirizzo di posta elettronica dei pazienti, in particolare per usi pubblicitari o per piani di marketing clinici;
qualora il medico predisponga un elenco di pazienti suddivisi per patologia, può inviare messaggi agli appartenenti alla lista, evitando che ciascuno destinatario possa visualizzare dati relativi agli altri appartenenti alla stessa lista;
l’utilizzo della posta elettronica nei rapporti fra colleghi ai fini di consulto è consentito purché non venga fornito il nominativo del paziente interessato, né il suo indirizzo, né altra informazione che lo renda riconoscibile, se non per quanto strettamente necessario per le finalità diagnostiche e terapeutiche;
la disponibilità di sistemi di posta elettronica sicurizzati equiparati alla corrispondenza chiusa, può consentire la trasmissione di dati sensibili per quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei dati personali.
8. UTILIZZO DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISlVE NAZIONALI E LOCALI, DI ORGANI DI STAMPA E ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE
Nel caso di informazione sanitaria, il medico che vi prende parte a qualsiasi titolo non deve, attraverso lo strumento radiotelevisivo, gli organi di stampa e altri strumenti di comunicazione, concretizzare la promozione o lo sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi. Il medico è comunque tenuto al rispetto delle regole deontologiche previste al punto 5) della presente linea-guida.
Nel caso di pubblicità dell’informazione sanitaria il medico è tenuto al rispetto di quanto previsto ai punti 3) 4) e 5) della presente linea-guida.
9. VERIFICA E VALUTAZIONE DEONTOLOGICA
I medici chirurghi e gli odontoiatri iscritti agli Albi professionali sono tenuti al rispetto della presente linea-guida comunicando alI’Ordine competente per territorio il messaggio pubblicitario che si intende proporre onde consentire la verifica di cui all’art. 56 del Codice stesso.
La verifica sulla veridicità e trasparenza dei messaggi pubblicitari potrà essere assicurata tramite una specifica auto dichiarazione, rilasciata dagli iscritti, di conformità del messaggio pubblicitario, degli strumenti e dei mezzi utilizzati alle norme del Codice di Deontologia Medica e a quanto previsto nella presente linea-guida sulla pubblicità dell’informazione sanitaria.
Gli iscritti potranno altresì avvalersi di una richiesta di valutazione preventiva e precauzionale da presentare ai rispettivi Ordini di appartenenza sulla rispondenza della propria comunicazione pubblicitaria alle norme del Codice di Deontologia Medica. L’Ordine provinciale, ricevuta la suddetta richiesta, provvederà al rilascio di formale e motivato parere di eventuale non rispondenza deontologica.
L’inosservanza di quanto previsto dal Codice secondo gli orientamenti della presente linea-guida è punibile con le sanzioni comminate dagli organismi disciplinari previsti dalla legge. La FNOMCeO predisporrà laddove opportuno ulteriori atti di indirizzo e coordinamento.